Codice deontologico

CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il presente Codice deontologico indica le norme e i comportamenti che, secondo chi si riconosce nelle finalità della SIO – Società Italiana Orientamento – sono idonee allo svolgimento dell’attività di orientamento.

Articolo 2

L’orientamento, inteso come processo continuo che investe tutto l’arco della vita della persona, individua un insieme di azioni finalizzate a sviluppare competenze di scelta e di decisione autonoma utilizzando livelli maggiori di consapevolezza per coniugare armonicamente la complessità del mondo interno e del mondo esterno. Si declina in azioni afferenti al settore preventivo/educativo come potenziamento di sviluppo e risposta alle esigenze evolutive ed in azioni di consulenza e di aiuto alla persona come risposta ai bisogni in situazione di crisi (richiesta di supporto per fronteggiare un problema formativo o professionale). Un problema formativo o professionale è configurabile nei termini di uno stato di disagio manifestato dal cliente di fronte alla mancata individuazione/raggiungimento di obiettivi formativi o professionali da perseguire, alla difficoltà nell’intraprendere un consapevole processo decisionale e comunque al desiderio di raggiungere un maggiore stato di soddisfazione e di benessere.

Articolo 3

Il professionista dell’orientamento considera pertanto suo compito erogare aiuti finalizzati a consentire consapevoli scelte e decisioni formativo-professionali che possono prevedere, pertanto, sia interventi educativi sia interventi di supporto alla persona che lo richieda, nelle operazioni di raccolta, processazione ed uso delle informazioni di tipo formativo e professionale, nella pianificazione e realizzazione delle sue decisioni, puntando all’incremento delle abilità del cliente, con l’obiettivo di favorire una scelta autonoma e consapevole. Questo perché considera ogni persona come capace di valutare l’esito della propria condotta e di intervenire al fine di modificare l’ambiente in cui vive attraverso l’acquisizione e/o il potenziamento di livelli maggiori di consapevolezza e di abilità utili a promuovere e prevedere positive interazioni con gli altri, rispettando e sostenendo nel contempo la propria personale traiettoria di sviluppo.

Articolo 4

Nell’esercizio della professione, il professionista dell’orientamento rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, status socio-economico, genere, orientamento sessuale e abilità. Inoltre, rifiuta la propria collaborazione a iniziative lesive di tali principi. Il professionista dell’orientamento, nell’esercizio della sua attività, non usa la propria influenza sul cliente a fini diversi da quelli specificati all’art. 3
Nei casi in cui le aspettative e gli interessi dell’utente e del committente dell’intervento di orientamento non coincidono, il professionista dell’orientamento si impegna a tutelare prioritariamente gli interessi dell’utente.

Articolo 5

Il professionista dell’orientamento, nel caso in cui il cliente manifesti problematiche non attinenti a quelle dell’orientamento formativo o professionale (cfr. art.3), evita di occuparsene, inviando eventualmente il cliente ad altre categorie di esperti.

Articolo 6

Il professionista dell’orientamento è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi. Utilizza solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Il professionista dell’orientamento impiega metodologie e strumenti dei quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 7

Il professionista dell’orientamento accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale.
Il professionista dell’orientamento salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 8

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il professionista dell’orientamento valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Il professionista dell’orientamento, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 9

Nei suoi interventi, nonché nella sua attività di ricerca, il professionista dell’orientamento è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti, tenendo conto della loro capacità di comprensione, al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il professionista dell’orientamento ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10

Il cliente ha diritto alla riservatezza: nessuna informazione raccolta durante l’attività di orientamento può essere divulgata, senza esplicita autorizzazione da parte del cliente stesso o, in caso di persona minorenne o interdetta, da parte di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
Nel caso di attività svolta presso strutture committenti, il professionista dell’orientamento è responsabile che all’interno della struttura sia assicurata la privacy dei dati da lui raccolti.
La segretezza delle informazioni raccolte deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Il professionista dell’orientamento valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. il professionista dell’orientamento è tenuto a conservare il materiale raccolto nel corso dell’attività per 5 anni.
Se in corso d’opera si verificasse un avvicendamento di operatori, il passaggio di informazioni potrebbe avvenire solo dopo l’esplicito assenso del cliente.

Articolo 11

Il professionista dell’orientamento redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Ogni relazione, articolo, saggio che divulghi l’intervento in forma tale da consentire il riconoscimento del cliente deve essere esplicitamente autorizzato dallo stesso.
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il professionista dell’orientamento può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 12

In ogni contesto professionale il professionista dell’orientamento deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.
Per il cliente, qualora ne faccia richiesta, deve essere possibile la consultazione del curriculum del professionista dell’orientamento, il quale avrà cura di tenerlo costantemente aggiornato.

CAPO II

RAPPORTI CON L’UTENZA E CON LA COMMITTENZA

Articolo 13

Il professionista dell’orientamento adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 14

Il professionista dell’orientamento, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, gli obiettivi, le modalità adottate, gli strumenti utilizzati e le teorie di riferimento, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Ciò in particolare per quanto attiene alla distinzione tra attività di orientamento e attività di valutazione e/o selezione.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. In ogni caso, ogni attività di orientamento deve preventivamente ottenere la libera ed esplicita adesione dell’utente.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Il professionista dell’orientamento pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

Articolo 15

Il professionista dell’orientamento non usa impropriamente gli strumenti di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi, il professionista dell’orientamento è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela dei soggetti

Articolo 16

Il professionista dell’orientamento si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Il professionista dell’orientamento evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, qualora la natura dei rapporti tra questa e il professionista stesso possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 17

Il professionista dell’orientamento evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare danno all’immagine sociale della professione.
Al professionista dell’orientamento è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Articolo 18

Fatti salvi i limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il professionista dell’orientamento non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

CAPO III

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 19

I rapporti fra gli orientatori devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà.
Il professionista dell’orientamento appoggia e sostiene i colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche

Articolo 20 RIVISTO

Il professionista dell’orientamento si impegna a contribuire allo sviluppo di buone pratiche di orientamento. A questo fine si attiva per comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.

Articolo 21

Nel presentare i risultati delle proprie azioni di orientamento e/o delle proprie ricerche, il professionista dell’orientamento è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi e le collaborazioni.

Articolo 22

Nell’esercizio della propria attività professionale, il professionista dell’orientamento è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Articolo 22

Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.